Il 7 dicembre 2020 è stato emanato un decreto che esenta da tassazione con imposta sul reddito delle persone fisiche vaccinazioni antinfluenzali effettuate dal 1 marzo 2020 fino alla fine del mese in cui verrà revocato lo stato dell'epidemia.
Il decreto del Ministro delle finanze, dei fondi e della politica regionale del 2 dicembre 2020 sulla cessazione della riscossione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sul valore delle prestazioni gratuite a titolo dei vaccini antinfluenzali pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, voce 2174 è entrato in vigore l'8 dicembre 2020.
Occorre rammentare che in conformità con la legge sull’IRPEF, il reddito di un dipendente include non solo pagamenti in denaro, ma anche il valore delle prestazioni gratuite o parzialmente pagate e finanziate dal datore di lavoro. Pertanto, ad oggi viene ritenuto che il finanziamento da parte del datore di lavoro dei costi delle vaccinazioni preventive, quando l'obbligo di effettuarle non risulta dalla normativa applicabile, costituisca un guadagno imponibile per i dipendenti.
La prestazione gratuita a cui si fa riferimento comprende il costo dell'esame di qualificazione, vaccino, vaccinazione e consulenza specialistica. Se la prestazione del servizio fa parte di una gamma più ampia del pacchetto di servizi sanitari, l'esenzione dalla riscossione delle tasse si applica alle prestazioni con un valore non superiore a PLN 100 nell'anno fiscale.
L'entrata in vigore del decreto comporterà il fatto che nessuna imposta sul reddito sarà riscossa sulla prestazione ricevuta (compresi i contribuenti di tale imposta) e l'imposta già riscossa sarà rimborsata al contribuente.
La cessazione si applica al reddito (ricavo) ottenuto nel periodo dal 1 marzo 2020 alla fine del mese in cui verrà revocato lo stato dell’epidemia nel territorio della Repubblica di Polonia in relazione al COVID-19.